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ARMI

Il possessore di licenza di porto d'armi o di nulla osta, può comprare e detenere:

  • 3 armi comuni da sparo;
  • 12 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
  • Un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell'art. 13 della legge 157 del 1992.
  • 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982);
  • 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 5 chili di polveri da caricamento.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, non sono soggette all'obbligo della denuncia le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili siano dotati di un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Modulistica per armi

 

Modulo cessione armi tra privati