Il possessore di licenza di porto d'armi o di nulla osta, può comprare e detenere:
- 3 armi comuni da sparo;
- 12 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
- Un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell'art. 13 della legge 157 del 1992.
- 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982);
- 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS);
- 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS);
- 5 chili di polveri da caricamento.
Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, non sono soggette all'obbligo della denuncia le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili siano dotati di un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Modulistica per armi
Modulo cessione armi tra privati