Vai al contenuto

Porto armi

 Licenza di porto di fucile per uso caccia

La licenza ha la durata di 5 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il modulo di richiesta può essere consegnato nei seguenti modi:

  • direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:

  • - due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
  • - la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (per sostenere la visita nei presidi anzidetti è necessario munirsi di certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante);
  • - una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
  • - la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
  • - la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
  • - la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni,richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
  • - due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
  • - la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
  • - una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
    • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    • le generalità delle persone conviventi;
    • o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.


Rinnovo

La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 5° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che và versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza", oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.

Modulo rilascio del PA uso caccia

Modulo rinnovo del PA uso caccia

Auto certificazione